La tua FACCIA è un DATO: l’AI Act su DEEPFAKE, BIOMETRIA e NUDIFIER
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La puntata esplora due temi principali: le sentenze cinesi sul lavoro e l’AI Act europeo. In Cina, i tribunali hanno respinto il licenziamento di un dipendente motivato dall’ottimizzazione dei costi tramite IA, sottolineando che i principi giuridici fondamentali (come la giusta causa) restano applicabili anche in assenza di norme specifiche. Questo caso evidenzia come la giurisprudenza stia colmando il vuoto normativo, un approccio che vale anche in Italia dove esistono già tutele simili.
Sull’AI Act, l’attenzione si concentra sull’articolo 50, che impone a provider e deployer di sistemi IA di garantire trasparenza. La Commissione Europea ha pubblicato un codice di condotta volontario per il watermarking dei contenuti generati dall’IA, che include standard come SynthID per immagini, video e audio. Questo obbligo si estende anche ai chatbot, che devono dichiarare la propria natura artificiale. Sono previste eccezioni per usi artistici, satirici o per la sicurezza pubblica.
Il tema dei deepfake è particolarmente rilevante: la legge italiana 132/2025 ha introdotto un reato specifico nel codice penale, mentre l’evoluzione tecnologica rende sempre più difficile distinguere contenuti reali da quelli generati dall’IA. La discussione sottolinea l’importanza di bilanciare innovazione e tutela dei diritti, con le corti chiamate a interpretare i principi esistenti in attesa di normative più dettagliate.
Benvenuti a questa nuova puntata di algoritmi versione legal. Io sono L'Ore dana di data pizza e come oggi abbiamo. Giardi Arastragli, dell'Ostudio di GRS. Mi occupo di privacy e intelligenza artificiale. Sono molto contentali a essere più oggi. Grazie veramente, perché per me è un onore e perché oggi parleremo delle novità che arrivano dalle Europa e delle sentenze cinesi rispetto al mondo del lavoro. Quindi davvero due contenuti molto interessanti. Partiamo subito con due sentenze che arrivano dai tribunali di Anzu e Pequino, in China. Io spero, deve lo pronunciato bene, in ogni caso. Sono super interessanti per che riguardano un po' la questione dei leof legati alle AI. Quindi cosa sono leof legati alle AI? Partimenti sono questi licenziamenti che qualche azienda sta iniziando a fare per poter ottimizzare i costi. E' qui il punto molto interessante è che ci troviamo in una situazione in cui la realtà si evolve in maniera molto più veloce di quella che è poi la normativa che abbiamo a disposizione. Vi raffrontare queste casistiche. Il tema è proprio usare gli strumenti a nostra disposizione per mantenere, salde, le tutele, in questo ambito, molto peculare, molto delicato. In attesa di capire se ci saranno delle evoluzioni degli aggiornamenti dal punto di vista normativo. Il punto non è che la normativa deve rimanere impermeabile a intelligenza artificiale. È ovvio che ci troveremo come dire a confrontarci, ci stiamo già confrontando con il cambiamento del mercato del lavoro, dettato dal intelligenzo artificiale, ma questo non vuol dire che le tutele insomma del nostro dignamento devono applicare. Non siamo complicati. Vi ricerto, certo. Anzi devo dire la verità, tantissime volte mi ha capitato anche in altri contesti in aula o comunque quando le persone mi fanno delle domande che possono riguardare in qualche maniera leia e il diritto in generale. Mi ha capitato di ricordati dei principi fondamentali che comunque, per esempio, noi abbiamo nel nostro dignamento e che sono comunque applicabili anzi danno una buona base proprio la dove manchino delle normative, quindi a livello di interpretazione, molti casi i giudici li possono già giudicare. E questa sentenza è peculare perché ne fetti da un paese come la scina, dove di solito è la zienda, viene sempre un po' più valorizzata rispetto al singolo dipendente, quello che un pochino stupisce qui è che invece, in questo caso, è stato confermato il fatto che invece la zienda non aveva diritto a lasciare a casa questo dipendente in queste modalità, gli hanno offerto di cambiare posizione, abbassando l'un pochino di manzione e riducendo gli anche la paga tipo del 40% se non sbaglio, quindi comunque un taglio sostanzioso ovviamente questa persona sia rifiutata e quindi è stata licenziata. Quindi il tribunale, in questo caso specifico ha deciso, no, guarda, non puoi fare questo tipo di attività, ma anzi devi un pochino giustificare comunque meglio eventualmente una reorganizzazione aziendale da questo punto di vista. Cosa che realtà come principio noi abbiamo, no? Sappiamo che in Italia ci sono diverse modalità ovviamente per licenziamento, però effettivamente stiamo assistendo anche noi a situazioni di questo tipo e quindi è bello vedere come anche negli altri paesi si stiano effettivamente movendo. Sì, e poi sono molto d'accordo con tasse, condomene. Queste sono proprio le situazioni in cui i principi assolvono alla loro funzione perché sono proprio quelli strumenti che ci servono per ragionare nei momenti in cui non abbiamo delle linee guida. Questo chiaramente vale dal punto di vista normativo, avale per tutti come dire gli anviti, gli anviti di attività e quindi come dire bello vedere che qualcosa di così ha strato se vogliamo che si pensa magari non possa mai veramente servire in queste situazioni è proprio il punto che fa la differenza. Esatto, esatto, poi ovviamente nella tesa che arrivi eventualmente normative più puntuali, chiaramente ci lo spieghiamo tutti perché ovviamente poi nel mondo dell'interpretazione c'è sempre un po' la sensibilità singola della persona che giudica e quindi dove manca una linea guida più indirizzata, ovviamente poi possono esserci anche situazioni similari, ma trattate anche in maniera un po' diversa. Ci si aspetta invece soprattutto in casi così profondi come il cambiamento che sta portando la inel lavoro che a un certo punto ci sia una direzione unica in qualsiasi. Pensato che in questo frangente in cui ancora non sappiamo se a livello proprio normativo avremo delle linee guida più decide sicuramente un ruolo fondamentale lo stanno giocando le corti perché quindi i giudici diciamo se vogliamo usare un termino un po' un po' ampio, la famosa giudisprendenza per che è proprio questo che insomma crea i precedenti su cui effettivamente poi ci si può basare e da ne trattare casi concreto. Cioè dove manca la normativa con quel precedente utile, quindi effettivamente molto interessante devo dire questa parte. Passiamo quindi ora alla prossima notizia invece riguarda l'articolo 50 della Iact che sappiamo essere in discussione in questo momento, alcune cose sono gentrata in vigore, altre dovrebbero entrare in vigore ad agosto, ma forse poi c'è uno spostamento insomma abbiamo un sacco di cose da dire in realtà su la Iact e in particolare su questo articolo 50 perché è direcente, è stato pubblicato una sorta di linea guida, possiamo chiamarla così anche un po' meno, in realtà è una linea guida, un quadice di condotta insomma che le aziende possono autodarsi in qualche maniera per insomma assolvere agli obbili che dell'articolo 50 che sono già previssi, se ci vuoi dire qualcosa in più. La Commissione Europea ha pubblicato il testo del quadice di condotta in tema di labeling dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale che vuole essere un po' un strumento per dare delle indicazioni agli operatori di mercato appunto proprio relativamente all'obbligo di marcatura di questa tipologia di contenuti. Come giussamente dicevi tu la norma di riferimento all'articolo 50 che non è ancora diventate efficacema insomma è un tema di cui magari parliamo dopo dato che anche qui c'è punto di discussione, l'articolo 50 impone agli operatori di mercato obbligo di trasparenza e articolato diciamo in barricommi per vede diversi obbligi, magari esanto, così li vediamo più nel dettaglio, una cosa però che vale la pena di ricordare è che le figure diciamo a cui si applicano questi obbligi sono due, sono diverse tra di loro, sono i provider e i deployer di sistemi di intelligenza artificiale, quindi provider sono quelli che sviluppano questi sistemi o li mettono sul mercato con il proprio marchio e i deployer invece sono quelli che l'utilizzano. Esattamente questa è una specifica importantissima da fare sempre quando parliamo di AI Act perché altrimenti insomma non si capisce mai a chi si applicano, anche perché poi ci sono anche volte delle differenze all'interno della stessa normativa tra aziende magari più grandi, aziende corporette e PMI, quindi ci sono anche un po' di differenza e in basare dimensione della zienda, ovviamente non entraremo così nello specifico, non stiamo in un modo che stiamo facendo consulenza o formazione ora, però effettivamente al quanto meno chi sono i soggetti rappresentati è importante salire. È importante ricordarsi ovviamente soprattutto per quanto riguarda le deployer, questa una cosa che sconoma è utile sempre specificare perché può adestare delle preoccupazioni, il fatto che se io utilizzo un sistema di AI, per scopi miei personali, in un professionale chiaramente non sarò soggetto agli obbligi, delle AI Act, i deployer sono quelli che li utilizzano in ambito professionale, se non ha c'era un treto. Quindi tutte le aziende o comunque le persone che all'interno dell'azienda utilizzano quelli strumenti per il proprio lavoro, se poi l'uso per non lo so creare il migliettino di compleanno per la mia amica. Direi che se non è un caso. Non è un caso, ovviamente non fatelo con gli strumenti azendali, questo non ci teniamo a sottolinear, diamo sempre ottime informazioni, sempre ottime idee. Entriamo un po' più nello specifico di questi obbligi, il primo riguarda un po' i chat, potenà sappiamo che il fatto di poter cattare con dei strumenti i telegienzi artificiali di tipo generativo, attualmente per il livello che stanno acquisendo di capacità, disimulazione del comportamento umano, chiaramente può avere qualche fetto sulle persone, quindi la normativa prevede un obbligo di trasparenza in questo senso. Questo, diciamo, forse uno dei primi punti di cui possiamo vedere già, come dire, la darensa da parte degli operatori del mercato, sicuramente vi sarà capitato di usare servizio clienti sui siti, ormai sono quasi tutti chatbot, e sempre di più se ci fate caso, quando si abbia la chat, il chatbot si presenta e dice dichiarà di essere un chatbot. Magari all'inizio non era così scontato, magari compariva solo il messaggio, sono X, rispondrolle, tu domande, adesso invece è diventato sempre più frequente. Tra l'altro, a metto orna tantissimo come proprio in postazione normativa europea, in generale anche italiana possiamo dire, in che se questo in questo caso appunto parliamo di Europa, anche per una questione di tutela del consumatore, non lo sappiamo che nelle interazioni tra organizzazioni e persone singole, spesso il consumatore è in una parte un po' di svantaggio, no, di assimettere informativa rispetto a quello che succede, adesso ad oggi anche con i suoi dati, con quello che è in mette all'interno dei sistemi, quindi giustamente anche solo la discrimine tra sto parlando con una persona, sto parlando con un computer diventa sempre più labile e poi inganare effettivamente. Questo è un punto assolutamente fondamentale anche perché l'utente deve essere messo nella condizione di poter valutare in maniera critica il responso di l'output che sta ricevendo dal chatbot che tra l'altro è anche il motivo per cui se si chiede a un chat GPT di turno una risposta, rispetto ad ambiti molto specifici, penso per esempio, al ambito legale, spesso la risposta che ci viene restituita è comunque, io non sono uno specialista del settore, rivolgiti al tuo abvocato. Esatto, questo perché un po' per un tema chiaramente di limitazioni di responsabilità da parte dell'azienda che è sicuramente molto importante con gli giusto che ci sia, provai di giusto in questo senso che abbiamo raccontato. Per danno, giusto, intente. Dall'altro lato invece è molto importante perché bisogna sempre ricordare all'utente che non devi farlo.
una affidamento cerco in quello che il chat, in questo caso parlavamo le cipitima, avali per tutto gli risponde. Io sono anche abbastanza contenta che finalmente si si ammessono il rossubianco, qualcosa che come dicevamo nei principi realtà già esisteva e già poteva essere fondamentale. Sesta cosa mi capito, non ho capito ogni tanto nell'ambito anche me di questo, ma in tanti anni, ho detto proprio la risposta e questa. Altroppo molto interessante da trattare all'interno di questa normativa dell'articolo 50 è quello relativo al watermarking, non sappiamo watermarking è quella attività per cui ogni contenuto che viene generato deve essere riferibile in qualche maniera al sistema di intelligenza artificiale che lo ha generato. Non ci immaginiamo il watermark, no se qualcuno già lo conosceva prima e nere precedenti alle AI come una sorta di simbolo, per esempio, che veniva applicato visibile sulle immagini, nel caso non sono più semplice. Prima magari suona anche solo per un tema di proprievente letuale, per esempio adesso invece stiamo andando in una direzione per cui il watermarking diventa quasi, anzi diventa obbligo a tutti gli effetti per capire se un contenuto è stato creato dall'intervigenza artificiale e si è cercato di andare un pochino oltre la sola rappresentazione grafica sull'immagine, no? Perché quella ormai l'abbiamo visto, purtroppo insomma, persone di poco rispetto l'atolgo non molto facilmente e quindi si è cercato di capire come andare a creare dei sistemi, come per esempio, synth id, qui abbiamo parlato poi anche in tantissimi altri contenuti qui in datapizza, che è stato sviluppato inizialmente da Google, quindi all'interno di gemini per poter capire quando un contenuto era stato effettivamente creato tramite il loro sistema di intelligenza artificiale generativa di immagine e è stato adesso esteso come standard in effetti per tutti i contenuti che verranno generati i intelligenzi artificiali e che dovranno essere poi messi sul mercato soprattutto con l'Europheo. Il fatto di rendere un contenuto riconoscibile come generato d'all'AI è molto importante sempre in un'ottica di trasparenza chiaramente. La Commissione Europea ha recentemente emanato, diciamo, il codice di condotta in tema di marcatura dei contenuti generativi ai, quindi questo codice va a dare delle linee guida per gli operatori del mercato a cui adeguarsi nell'attività appunto di Wotermarking. Questo codice è ad adesione volontaria per cui chiaramente non è obligatorio un'informarsi a quello che è previsto, chiaramente però rappresenta come dire un strumento di supporto in più per districarsi in questo nuovo, in questo nuovo dimppimento che magari può generare qualche perplessità, magari non si sa bene come approcciarlo, ci sono come dicevi tu già degli standard magari di mercato però dal punto di vista normativo è un po' diverso. Sì, è certo. Assolutamente sì, il qui il punto è che si dice bisogna dotarsi di qualche tipo di Wotermarking di questo genere, poi tra l'altro non si parla solo di immagini, si parla anche di video, di audio, cioè di tutti i contenuti in realtà poi generati, no? In di che vanno poi a marchiare non soltanto, diciamo, il contenuten sema anche i metadati di quel contenuto e tutto quanto? Sì, in realtà poi diciamo che rispetto a questo punto ci sono in delle piccole eccezioni previste dalla normativa stessa, per esempio riguardo ai sistemi che fanno un editing a abbastanza base per cui di fatto è come se non si alterasse il contenuto fornito dall'utente, ma si trattasse solo solo di un editing standard, penso per esempio a quando che ne so si usa un sistema di AI per aggiustare le luce di una foto. Secondo metra l'altro questo si collega diciamo ad un punto molto interessante che è quello riguardante il diritto dautore e quindi la capacità di stabilire quanto incisivo è il contributo umano nella generazione di un contenuto di intelligenza artificiale. Questo è uno degli ambiti in cui vediamo anche più casistica portata davanti alle corti di giustizia e vi chiamano. Assolutamente sì, e anzi ora mi chiese rebentrare poi nel dettaglio di questo quindi se avrei tempo torna da noi a parlarne perché assolutamente vorrei fare una puntata dedicata proprio a questo tema anche perché appunto questi sono temi assolutamente caldi quindi ti invito di nuovo o invito anche qualche tua collega perché non ha a fare appunto un po' di chiare anche in questo senso. C'è quindi anche il tema, diciamo il terzo obbligo, è quello che riguarda un po' la questione di fake, non sappiamo che di fake sono i realtati, ecconicamente qualsiasa alterazione di un'immagine di un video, comunque di un contenuto fatto con l'intelligenza artificiale al fine di modificarlo, quindi non nasce come un termine negativo, lo diventa poi però nel momento in cui purtroppo l'utilizzo maggiore che è stato fatto da un sacco di persone online è stato quello poi di arrecare del danno ad altri è diventato quindi un caso importante a livello legislativo da dover normare tanto che a livello italiano soprattutto la prima normativa che è stata introdotta in ambito ai prevedeva specificamente un caso riferito al di fake, quindi l'anormativa 132 del 2025 che è già leggerita in Italia è andata modificare comunque a inserire realtà un nuovo titolo, una nuova figura di reato proprio specifica per il di fake all'interno del nostro codice penale quindi non è proprio diciamo una cosa banale, sì assolutamente i di fake sono uno delle temati che su cui le istituzioni si sono concentrate fin da subito in realtà ancora da prima che le i act entrassi in vigore abbiamo visto le istituzioni europee prestare particolare a pattenzione a questo caso duso perché hanno fin da subito capito il potenziale negativo purtroppo di questa applicazione dell'intelligenza artificiale non solo per la reputazione delle persone che vengono graffigurate in questi contenuti ma anche a livello proprio sociale perché chiaramente l'impatto di pensiamo per esempio di disinformazione che questi contenuti possono generare è assolutamente rilevante e quindi le famose fake news ad eri tutta adesso sono i sociologi moderni stanno parlando addirittura di collazzo della realtà che è un problema veramente importante. E' l'altro la cosa su cui bisogna riflettere è il fatto che diventa sempre più difficile di stingere quando un contenuto è generato artificialmente quando no ed è proprio da questo che nasce poi alla fine l'esigenza di rendere chiaro questa informazione. Pensate per esempio al video quello di Will Smith in cui mangia gli spagetti. Famosi. E' recentemente ho visto un video in cui si mostra l'evoluzione di questo video negli anni e se si compara al primo che alla fine se non sbaglio di tre anni fa, quattro di genere a quello generato quest'anno il 2026 la differenza veramente abizzale cioè potrebbe tranquillamente essere la scena di un film. Ma abbiamo come la scena. Do questo consiglio a te perché magari non le vissi sono molto interessanti, ma lo do anche a chi ci segue su algorithmi. Ci sono questi video The The Dolls Brothers, si chiama una casa di produzione che fa a tutti questi video anche un po' politici nel loro caso perché va beh il loro scopo è anche appunto attirare attenzione su questi temi quindi li fanno volutamente molto molto forti però se lo guardate con l'occhio delle voluzioni degli intelligenzi artificiali generativari spetto ai video caspitavi accorgete che in pochissimi anni anche li forse il primo lo avevano fatto nel 2022 non mi ricordo adesso bene le date comunque se guardate gli ultimi fatti rispetto a quelli di qualche anno fa si vede proprio le voluzione clamorosa nella qualità proprio del contenuto nella credibilità del contenuto. Poi loro sono molto bravi perché lo rendono palesemente perbolico proprio per evitare che la gente possa essere inganata e per far capire un po' al loro punto quindi si capisce alla fine che fatto con le gai però con quella qualità io mi sono chiesta, mi sono proprio detta caspita se qualcuno avessi intenzioni invece malevole effettivamente con questo tipo di qualità potrebbe lo essere io potrei stessa potrei essere inganata che conosco questi sistemi li uso tutti i giorni, li insegno angi per l'itenzenzialmente all'oppiono allenato. È un tema assolutamente centrale e tra l'altro questo è uno dei temi che tratta al codice di condotta di cui parlavamo prima proprio per dare agli operatori di nuovo renderli diciamo il più facile possibile adeguarsi a questo obbligo. Ovviamente non è una normativa che non tiene conto dei casi d'uso questo è chiaro ci sono infatti delle eccezioni rispetto per esempio ai contenuti che sono artistici generati prescopi satirici e evidente diciamo la natura artistica di questi contenuti allora questo obbligo è un po' attenuato nel senso che le tichettatura di questi contenuti non deve ostacolare la fruizione del contenuto questo. L'articolo 50 lo specifica e che le gislatore consapevole che questi strumenti non mengono utilizzati solo per muocere diciamo un solo infatti negativi ma anche in pati positivi come giusto. Assolutamente sì come il caso della sicurezza che è una delle eccezioni ciabbot di cui parlavamo prima no quindi nel caso in cui fosse un ciabbot creato appositamente dalla forza pubblica per scovare, reati o così questo tipo chiaramente lì non c'è necessità no ti di chiarare che quello sia un ciabbot quindi se rileva questa stratificazione normativa per cui quando è utile effettivamente si deve continuare a utilizzare questo tipo di trumento dove bisogna andare a diciamo
in cidere in tutti quegli usi che sono invece distorti e possono causare danno. Queste esempi, all'esempio, perfetto del divieto che è stato introdotto rispetto alle app Noodyfire che alla fine sono le deep fake a tutti gli effetti contenuti che vengono generati e nella discussione nel pacchetto omnibus si parla proprio del divieto dell'utilizzo dei tecnologie AI per questo tipo di finalità. Esatto, quindi parliamo un attimo, oggi ha già che l'abbiamo citato, quindi noi abbiamo subito a questo punto le appnue di fire, abbiamo detto, sono quelle con cui tendenzialmente le persone cercavano di svestire altre persone banalmente proprio a questo l'utilizzo, tramite questi sistemi in tendizia artificiale che obiettivamente io poi penso che sia anche un utilizzo molto sciocco, no? Se conosci come funziona le AI, se hai qualche nozione di come genera le AI questi contenuti, sai benissimo che quello che è l'esito poi di questa generazione di nudo artificiale obiettivamente è qualcosa di completamente generato, quindi non è la realtà, non può è neanche neanche avvicinarsi più di tanto alla realtà perché questo tipo di instrumenti ogni volta che tu li chiedi di denudare per esempio una persona quello che va a fare è generare il corpo da zero da nuovo, cerca più o meno forse e non ci riesce neanche bene di mantenere le proporzioni, ma poi lavorà su corpi standard rispetto a quello che ha visto durante il suo destramento, quindi già al fatto insomma che uno sappia che funziona in questo modo mi venga a pensare non le anni più svegli della cucciolata, a quelli che hanno pensato no, l'apno di Fire, però il problema è la persona che viene, no? E sempre lì è il danno che tu causi, non è tanto la veri d'icità del contenuto, quanto danno che puoi causare però una persona come è successo per esempio il caso del Presidente italiano, è la Giorda Meloni che è stata completamente svestita in un caso simile con solo dell'intimo forse addosso e comunque quella cosa è stata fatta proprio al fine di creare clamore, di insomma anche inficiare probabilmente l'immagine di una persona istituzionale, quindi insomma prescindere poi, no? da un cos'anico possa pensare un'altro partito però qui stiamo parlando proprio di un'immagine di una persona di una donna che viene spiattellata al mondo con questo tipo di sistemi. Potremmo che sia appunto propria risposta dell'eggislatore a questi casi che sono stati, c'è stato quello di Giorda Meloni, ma ce ne sono stati chiaramente molte altre in precedenza, propultivamente tra l'altro che hanno avuto molta ristoranza dal punto di vista mediatico giustamente e per cui è giusto che come sempre la normativa insegua la realtà e quindi queste temi vengono disciplinati. Tra l'altro questo insomma opinione anche un po' a mia mi spiace sempre tantissimo che quello che succede in questi casi è che questo tipo di strumenti vengono sempre usati un po' contro le donne, perché sono stati succesi casi purtroppo anche contro delle atrici, delle cantanti, sono delle persone personaggi famosi tendenzialmente i sesso femminile, quindi poi utilizzate come sappiamo in ambiti in contesti poco affinati. Purtroppo diciamo in alcune situazioni pagiamo un po' lo scotto di determinate. Del fatto che determinati sistemi in realtà siano pensati maggiormente utilizzati probabilmente da una parte di società che ancora ha un po' di pregiudizio delle inclinazioni particolari e quindi questo dispiace ancora di più ma quando poi arrivano questo tipo di strumenti assolutamente sono utilissimi a mettere un freno a questo come anche tanti altre cose molto graviche, come successo anche nel caso di bambini insomma, quindi comunque situazioni davvero difficili e quindi l'egisolatore ha deciso di intervenire subito che è qualcosa che come dicevi prima non è facilissimo con questi strumenti che continuamente volvono, lo vediamo nel lavoro i tutti i giorni, continuamente volvono e continuamente cambiano il fatto di intervenire con una normativa così velocemente è davvero qualcosa di innovativo. Io quello che dico spesso anche della IACTE di tutte le normative che l'Europa sta cercando di introdurre è che in realtà se ci pensiamo rispetto alle normative del passato questi lavori stanno andando davvero una velocità incredibile, cioè se pensiamo a tantissimi altre normative del passato ci rendiamo conto che anche l'aggiornamento non era così frequente, c'è qui abbiamo una normativa che non è nemmeno entrata completamente in vigore e già esistono delle nuove normative che andranno a modificarla, sistemarla in base a come sta cambiando velocemente la tecnologia. Diciamo che con il pacchetto omnibus questa velocità è stata effettivamente piuttosto notevole soprattutto considerato che si tratta di un processo a livello europeo per cui c'è un'interesse composito, non è un solo paese che già comunque è complesso a livello nazionale a livello europeo, lo è ancora di più questa velocità è stata come dettata anche dal fatto che è prima i termini di efficacia dei blocchi di IACTE erano effettivamente molto ravvicinate, si parla vado di agosto 2026, la proposta della omni busre sala alla fine del 2025 per cui è ovvio che quando si parla di slittare delle scadenze bisogna muoversi in fretta, per cui è bello vedere che poi quando effettivamente le anestititacce ci si interfaccia con una realtà che volve così rapidamente è importante vedere che le istituzioni possono stama ce l'ha scoltato e da una risposta quant'u più pronta possibile e cogliere tra l'altro questi occasioni per trattare delle tematiche che mergono strada facendo come appunto quell'aldele app non di fire. Un altro punto interessante è quello che riguarda un po il trattamento di dati biometrici, delle emozioni, riconoscimento, è capitato qualche anno fa adesso non ricordo benissimo la data ma c'è stato un sistema che era stato adottato in qualche azienda cinese che doveva in teoria cercare di individuare i livelli di stress dei dipendenti per capire quali fossero le situazioni che li stressano di più e in realtà cercare di ridurre quel tipo di situazione. Il sistema con intelligenza artificiale appunto nel computer per cui raccogliendi dati di utilizzo del computer e con la fotocamera anche un po' le espressioni del viso si riusciva a capire quando le persone si affaticavano di più, erano più stressate eccetera. Se non che ha avuto un esito in realtà in aspettato o comunque ci si poteva arrivare, non è così nascettato, però nella testa di Chilosvi l'uppato ha avuto un esito un po' in aspettato perché le persone sentendosi un po' per controllate in questa sorta di grande fratello e effettivamente poi erano più stressate da quello che dal lavoro effettivo, quindi lo hanno poi dismesso e il suo manore andata molto avanti questa sperimentazione. Questo per esempio in Europa non sarebbe stato possibile o comunque sarebbe stato uno di quei casi, no dicevamo, di alto rischio. Sto veramente penso per esempio all'Italia non sarebbe mai, come dire, a terra ado, perché a parte le temati che delle AI Act qui entra in gioco sicuramente anche temi importantissimi in ambito di diritto del lavoro e anche di trattamento dei dati personali e tra l'altro l'articolo 50 disciplina anche questa tipologia di sistemi sempre imponendo una trasparenza a riguardo, quindi l'utente deve sempre essere avvisato di questa tipologia di sistemi nazione, anche rispetto ai dati che vengono trattati e in generale le AI Act proprio si concentra in maniera specifica sui sistemi di riconoscimento delle emozioni perché capisce che queste possono avere degli impatti, cioè l'editratore ha capito che possono avere degli impatti assolutamente rilevanti sui diritti fondamentali degli individui e per cui c'è una disciplina molto rigida rispetto a queste tipologie dei sistemi e tra l'altro questi possono essere utilizzati anche per qualcosa di molto in no, per cui bisogna sempre valutare nel caso pratico poi quali sono i casi d'uso e cosa effettivamente le AI Act intendentvi vettare o limitare. Una cosa facciamo un esempio per esempio la trasmazione di dati biometrici a me viene niente no a quei siti che ci fanno provare soprattutto noi ragazzi, se non ci fanno provare i rossetti, ci fanno provare i vestiti gli occhiali da sola le cose qui uno un po' di tempo fami, adesso sei e volevo comprare un vestito online, c'era tipo insericile tuoi misure, in realtà io pensavo di averla inserire mano invece me ho scitto un bellissimo pop-up che dicevano a poge al telefono in un su un tavolo e si prendiamo noi le misure con la ino, quello per esempio è un raccognimento biometrico, ovviamente segnalato mi diceva proprio usiamo la i per farlo, c'era tutta una un disclaimer su come questi dati poi venissimi immediatamente cancellati dopo la misurazione e quindi comunque era tutto fatto diciamo in maniera abbastanza complai antecco. I realitali il tema fondamentale di questa tipologia di sistemi che appunto vediamo in maniera molto frequente è che spesso non si basano sul trattamento di dati biometrici, anche se magari può sembrare così non lo fanno ed è il motivo per cui possono essere utilizzati perché il tema di dati biometrici è che sono categorie particolari dei dati e quindi sono giusta intrattate dal legislato europeo in ambito GDPR con delle cautelle molto stringenti molto particolari, prima di tutta la base juridica che giussifica il trattamento. Quando si trattano dati particolari la regola a principi che non possono essere trattati, se non in particolari casi la prima necessita ovviamente nel caso del medico trattati particolari perché lo deve fare, nel caso di applicazioni come quali di questa vamo parlando si dovrebbe usare il consenso dell'utente, ma chiaramente l'esperienza a proprio a livello di fluzione della tecnologia è un po' empattata da questa cosa, motivo per cui di solito come dicevo prima queste tecnologie non utilizzano dati biometrici. I dati biometrici sono dati che sono in grado di identificare un'ivocamente una persona nel munito in cui qui. - E' quale impronte digitali? - Exatamente, piuttosto che l'iride, quindi sono dati molto specifici, c'è categoria di dati molto specifici, quando invece si tratta per esempio di prendere le misure del corpo quelli non sono dati biometrici perché il fatto che io sa che. - O capito, capito, è un po' fuoco di c'è fiscale no, quando parliamo. Esattro, qualcuno pensa un'old, con dice chi scale, i band sono dati particolari.
non è realizzato, non è vero, assolutamente. Semplicemente, certo, in questo caso, il colice fiscale è in grado di identificarti. Però ci puoi risalire sapendo la data dove sono nato e quindi sono, non è con i anche così. Insaclosamente, un uro come dato, no? Bentre magari invece non so il bioreantamento politico, potrebbe essere già. È un tema. È un tema, non te credo, ok? Quindi giustamente nel caso in cui ci sono questi dati, che ci identificano univocamente, quindi sono assolutamente utili anche a fare delle cose come banalmente sbloccare e il cellulare, ok? Queste cose, in realtà, hanno un utilizzo, hanno una normativa specifica. Per concludere, quindi vorrei parlare un po' del digital omnibus, insieme a te, perché lo abbiamo un po' accennato, abbiamo visto che tutto ciò di cui abbiamo parlato finora e anche tutte le altre parti di Ajax che andavano introdotte in teoria, entro il due di agosto di quest'anno, sono state in realtà solitati in avanti proprio a causa dell'introduzione di questo digital omnibus, che è una sorta di semplificazione normativa nell'ottica europea, per cui appunto si va a aiutare un po' chino le aziende a adeguarsi con qualche tempo un po' più dilazionato a tutte queste novità, perché chiaramente come potete immaginare se si lavora su tanti sistemi, con tante persone in organizzazioni, anche particolarmente grandi, ovviamente ci ha bisogno di tempo per adeguarsi. L'Europa ha valutato di dilazionare un po' i tempi e quindi è stata spostata questa scadenza al 2 dicembre in 1926. L' omnibus interviene proprio per dare un po' di respiro agli operatori del mercato per adeguarsi a quelle che sono gli obbligi previsti dalla normativa, soprattutto in relazione ha determinati tipologieri sistemi che richiedono chiaramente degli adempimenti tringenti, penso per esempio sistemi diei ad alto rischio. Quindi mi immagino anche un po' tutta quella questione, date test, in ambiente protetto, delle sandbox, eccetera che questi sono un pochino, ovviamente sono molto difficili da fare anche a livello tecnico, non a creare un ambiente protetto per questo tipo di test dove però il test deve comunque simulare una situazione reale e capisci che è abbastanza difficile, soprattutto per chi sviluppa questi sistemi adeguarsi in un tempo celere a tutta questa situazione. È stato dato un tempo maggiore che se da un lato un punto da un po' di respiro all'aziende, dall'altro però non deve essere visto come un ok liberi tutti, allora abbiamo fino a dicembre no carambola, no? Sì, esattamente in realtà come giossamente dicevi tu, le scalence sono state dilacenate nel tempo, rimangono scaldionate, per esempio dicembre 2026 diciamo la deadline per adeguarsi agli obbligi in tema di watermarking, rispetto essessi semi diei ad alto rischio sono state ulteriormente spostate al 2027 e questo appunto per permettere ai gli operatori del mercato via de guardia quelli che sono gli obbligi previssi dalla normativa come giustamente dicevi tu. Altrotema tra l'altro, otocca da la omni bus molto interessante, mira un po' a togliere e rigiditar regolamento e a permettere agli operatori di personalizzare se vogliamo il postmarket monitoring in modo da appunto tei l'orizzare questo piano di monitoraggio. Pellorizzare che eri, arso, diciamo lo per tutti ovviamente te lo rivedevi a crearlo un po' su misura, perché siamo a milano e usiamo a milano e siamo tutti un po' te. Poi è un scezzatto ma questo per dire che appunto è personalizzare il piano di monitoraggio, i sistemi di monitoraggio alle realtà aziendali e ai sistemi effettivamente inverso il mercato. Quindi questo è un tema secondo me molto importante e che come dicevamo prima a denota l'attenzione del legislatore alla realtà concreta. Alla realtà concreta, no? A quanto effettivamente poi si può semplimentare questi meravigliosi principi di cui abbiamo parlato finora e renderti i concrety poi nella vita di tutti i giorni che è quello che ci interessa di più, no? Perché poi nella vita di tutti i giorni ci sono da un lato aziende che spingono per massimizzare, ovviamente i profitti e tutto quanto, perché è l'orobiettivo e dall'altra parte persone che dicono si ma, io comunque voglio tutelare la mia persona, voglio tutelare la mia vita, voglio tutelare tutto quello che ruot attorno, quindi c'è un po' sempre il bilanciamento di interessi, base, in tutto il diritto. E' sicuramente qualcosa qui, legislato europeo, trezza sempre molto attenzione, diciamo che l'Europa tendenzialmente ha un approccio molto garantista e lo vediamo se pensiamo anche per esempio come gli USA si stanno ponendo rispetto a queste tecnologie. Quindi da un lato, legislato europeo cerca di mantenere la sua linea garantista dall'altro si rende conto che però la realtà lo sviluppo tecnologico e questo è per cui sarebbe mio per ignorare il fatto che ci sia bisogno di flessibilità. Esatto, c'è soprattutto mettere dei freni talmente forti da impedire poi all'innovazione tecnologica in Europa sarebbe un'autogolte, nel zanzo, almeno è quello che cercano di non fare e quindi si cerca di trovare una media, una via di mezzo, quindi assolutamente io poi sono una ferma sostanitrice del fatto che davvero l'Europa sta lavorando in una maniera che non ho mai visto prima, cioè davvero a pressindere poi da non avendo studiato vari ordinamenti, vari cose, cioè questo mi sembra davvero un tipo di lavoro epocale e sta proprio cambiando anche il modo in cui si fa la legislazione secondo me. Cioè a tendere sarà anche una sorta di standard a cui poi ci adegueremo anche con i paesi dell'Europa. Assolutamente ed è un po' quello che sei visto anche con il GDPR alla fine. L'Europa sia un po' fatta in quel ambito esportatrice di standard normativie, effettivamente adesso così. Vedremo se sarà lo stesso anche per le agli acto ma l'idea sarebbe scurro il trast. Va bene. Io vorrei ringrazare tantissimo Georgia che è stata con noi oggi, abbiamo fatto questa meravigliosa che è chierata, io sono super contenta perché è in data pizza come puoi immaginare, non ho sante persone comunque poter parlare delle mie cose, le galnerdo, le mie le mie ricerche e un anvito legale, quindi assolutamente sei benvenuta, ti vorrei chiedere di tornare quando voi e noi vi salutiamo, vi ricordiamo che ci potete seguire ovviamente tutte le nostre piattaforme e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie mille, ciao!
Podcast Summary
Key Points:
- Due sentenze cinesi (Anzu e Pechino) stabiliscono che il licenziamento basato sull’ottimizzazione dei costi tramite IA non è automaticamente legittimo, richiedendo una giustificazione aziendale più solida.
- L’articolo 50 dell’AI Act impone obblighi di trasparenza per provider e deployer, inclusa la marcatura dei contenuti generati dall’IA (chatbot, watermarking, deepfake).
- La Commissione Europea ha pubblicato un codice di condotta volontario per il watermarking, che mira a rendere i contenuti IA riconoscibili attraverso metadati e standard come SynthID.
- I deepfake sono oggetto di una normativa italiana specifica (legge 132/2025), che introduce un nuovo reato nel codice penale.
- Eccezioni agli obblighi di trasparenza sono previste per usi artistici, satirici o di sicurezza pubblica.
Summary:
La puntata esplora due temi principali: le sentenze cinesi sul lavoro e l’AI Act europeo. In Cina, i tribunali hanno respinto il licenziamento di un dipendente motivato dall’ottimizzazione dei costi tramite IA, sottolineando che i principi giuridici fondamentali (come la giusta causa) restano applicabili anche in assenza di norme specifiche. Questo caso evidenzia come la giurisprudenza stia colmando il vuoto normativo, un approccio che vale anche in Italia dove esistono già tutele simili.
Sull’AI Act, l’attenzione si concentra sull’articolo 50, che impone a provider e deployer di sistemi IA di garantire trasparenza. La Commissione Europea ha pubblicato un codice di condotta volontario per il watermarking dei contenuti generati dall’IA, che include standard come SynthID per immagini, video e audio. Questo obbligo si estende anche ai chatbot, che devono dichiarare la propria natura artificiale. Sono previste eccezioni per usi artistici, satirici o per la sicurezza pubblica.
Il tema dei deepfake è particolarmente rilevante: la legge italiana 132/2025 ha introdotto un reato specifico nel codice penale, mentre l’evoluzione tecnologica rende sempre più difficile distinguere contenuti reali da quelli generati dall’IA. La discussione sottolinea l’importanza di bilanciare innovazione e tutela dei diritti, con le corti chiamate a interpretare i principi esistenti in attesa di normative più dettagliate.
FAQs
Sono licenziamenti attuati da alcune aziende per ottimizzare i costi, sostituendo dipendenti con sistemi di intelligenza artificiale. I tribunali cinesi hanno stabilito che queste decisioni devono essere giustificate da una riorganizzazione aziendale adeguata.
I principi del diritto del lavoro, come la tutela del lavoratore, rimangono applicabili. I giudici possono usare questi principi per interpretare i casi, anche in mancanza di leggi specifiche sull'intelligenza artificiale.
Gli obblighi si applicano ai provider (chi sviluppa o mette sul mercato sistemi di AI) e ai deployer (chi li utilizza in ambito professionale). L'uso personale e non professionale è escluso.
I tre obblighi sono: 1) trasparenza per i chatbot, che devono dichiarare di essere AI; 2) watermarking dei contenuti generati dall'AI per renderli riconoscibili; 3) gestione dei deepfake, con obblighi di etichettatura.
È l'obbligo di marcare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale (immagini, video, audio) in modo che siano riconoscibili. La Commissione Europea ha pubblicato un codice di condotta volontario per aiutare gli operatori a conformarsi.
I deepfake sono alterazioni di contenuti reali tramite AI. In Italia, la legge 132 del 2025 ha introdotto una specifica figura di reato nel codice penale per punire l'uso dannoso di deepfake.
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